Con i costi dell’energia in costante aumento, il fotovoltaico torna a essere un tema centrale nella vita di tutti i giorni di privati e aziende. Per questo motivo, nelle ultime settimane si è tornati a parlare tanto di un altro tema correlato che è quello che unisce superbonus e fotovoltaico.
Quello di cui vogliamo parlare oggi è il chiarimento fornito dalla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 545 del 4 novembre 2022 resa su un caso di superbonus con fotovoltaico come intervento trainato: in tal caso infatti ci si domandava se la persona che sostiene le spese per gli interventi debba essere per forza la stessa persona a cui viene intestato il contratto con il GSE. Ecco cosa è successo e a quali conclusioni si è giunti.
Superbonus fotovoltaico: il fatto
Tutto nasce da un fatto che ha visto protagonisti due comproprietari di un’abitazione su cui è stata prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico incentivato con il Superbonus come intervento trainato: uno è il committente dei lavori e ha pagato le fatture per la loro realizzazione, mentre l’altro è l’intestatario dell’utenza elettrica e del contratto di scambio sul posto con il GSE, nonché unico residente nell’abitazione. In tale situazione, è nata spontanea la domanda se il committente dei lavori potesse usufruire dell’agevolazione senza essere anche intestatario dell’utenza elettrica e del contratto di cessione dell’energia in surplus al GSE.
Superbonus fotovoltaico: la soluzione
Dall’Agenzia delle Entrate, come già contenuto nei commi 5 e 7, art. 119 del Decreto Rilancio, su cui la stessa si era già espressa con la circolare n. 24/E del 2020, è stato chiarito che, anche nel caso dell’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che detengono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (ad esempio l’usufrutto) oppure che detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio dei lavori, e che sono in possesso del consenso all’esecuzione dell’intervento da parte del proprietario.
Se l’unità immobiliare ha più proprietari, ha aggiunto l’Agenzia, ciascuno ha diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute a prescindere dalla quota di proprietà.
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