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La valutazione del rischio di scariche atmosferiche: cos’è, chi è obbligato e quando effettuarla.

Nel nostro precedente articolo (https://www.sime.va.it/news/impianti-di-protezione-contro-le-scariche-atmosfere-come-sono-costituiti) abbiamo parlato di come si proteggono cose e persone dal rischio di fulminazione. A tale riguardo, esistono degli obblighi normativi in capo al Datore di lavoro, che vogliamo descrivere in seguito.

Cos’è la valutazione del rischio di scariche atmosferiche e chi è obbligato a farla?

L’articolo 80 del D.Lgs 81/08 obbliga il Datore di Lavoro a prendere “le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da […]fulminazione diretta ed indiretta”.

Sempre la citata norma prevede che il datore di lavoro debba effettuare una “Valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta” per tutti gli ambienti ove si svolgano attività di lavoro.

Come si effettua la valutazione del rischio di fulminazione?

La valutazione deve essere effettuata da un professionista competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in sintesi, consiste nel verificare la necessità di dotare l’edificio, l’impianto o la struttura di uno specifico impianto (o di singoli dispositivi) di protezione contro le scariche atmosferiche.

Se, a seguito di tale valutazione, risultasse un rischio da fulminazione tale da obbligare il datore di lavoro a   realizzare misure di protezione, egli deve provvedere, ad esempio, alla realizzazione di un impianto di protezione da scariche atmosferiche esterno (LPS).

Nel caso di installazione di LPS, il datore di lavoro deve comunicare all’ARPAV e all’INAIL (ex ISPESL) la messa in servizio degli impianti e provvedere alla verifica periodica degli impianti stessi.

Invece, se dalla valutazione del rischio di fulminazione risultasse necessaria la sola installazione di scaricatori di sovratensione (ma non dell’impianto di protezione esterno), il datore di lavoro non deve procedere alla denuncia dell’impianto di protezione da fulmini.

Come si determina il rischio di fulminazione di un edificio o di una struttura?

Per determinare il rischio fulminazione occorre conoscere il valore Ng, ovvero il numero di fulmini a terra, all’anno e al kilometro quadrato.

I valori Ng, forniti dai sistemi LLS (Lightning Location System), devono essere rilevati ed elaborati in accordo con la norma CEI EN IEC 62858, che introduce la necessità di aggiornare il valore di Ng almeno ogni cinque anni, per essere rappresentativi del periodo climatico attuale.

Il 31 dicembre 2023 è stata aggiornata la banca dati relativa ai fulmini e, con i nuovi dati, è possibile aggiornare la valutazione del rischio fulminazione fino al 1° gennaio 2029.

Quali verifiche periodiche e le manutenzioni previste per gli impianti di protezione dai fulmini?

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso – come già detto – a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge ad ASL, ad ARPA o a eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro, che dovrà conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

L’art. 86 del D.Lgs. 81/2008 prevede inoltre che il datore di lavoro segua le indicazioni delle norme per attuare ulteriori controlli dello stato dell’impianto, in modo da rilevare tempestivamente possibili guasti.

In generale, occorre eseguire controlli quantomeno:

– dopo modifiche o riparazioni, oppure quando si abbia notizia che la struttura, le linee entranti o le loro vicinanze siano stati colpiti da un fulmine;

– ad intervalli di tempo correlati alle caratteristiche della struttura da proteggere. Per esempio, in base ai possibili effetti di danno caratteristici della struttura protetta oppure in funzione delle condizioni ambientali (ad esempio ambienti con atmosfere corrosive richiedono intervalli di verifica più brevi).

Vuoi saperne di più sul rischio fulminazione o hai bisogno di progettare, realizzare o far valutare un impianto di protezione da fulmini o sovratensioni?

 

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