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Impianti elettrici dell’azienda: quali sono gli obblighi del datore di lavoro?

In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza sugli obblighi e le responsabilità dei datori di lavoro nella gestione degli impianti elettrici dell’azienda, a partire dalla realizzazione a regola d’arte e, a seguire, nell’utilizzo in sicurezza, nella manutenzione, nelle verifiche periodiche e nei controlli necessari.

Quali sono i riferimenti normativi?

Il primo riferimento normativo da considerare nell’individuazione degli obblighi del datore di lavoro su questo tema è il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (in seguito anche TUS o TUSSL) “DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81”, emanato in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

ll TUSSL ha riformato e riunito, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia succedutesi nel tempo, al fine di adeguare la norma all’evolversi della tecnologia e dell’organizzazione del lavoro.

Quali obblighi impone la normativa di riferimento?

La realizzazione degli impianti a regola d’arte

Nel dettaglio, quanto agli obblighi del datore di lavoro, l’articolo 80 al Titolo III capo III del DLgs 81/08 dispone che “il datore di lavoro adotti le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti” durante la fase di realizzazione di un impianto elettrico in un luogo di lavoro.”

Volendo sintetizzare, quando sono assolti gli obblighi esposti in tale articolo?

Gli obblighi sono assolti se:

  •  l’impianto è installato da un’impresa abilitata, seguendo le norme tecniche e le disposizioni UNI, CEI o di altri enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo.

          I riferimenti normativi del CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, relative agli impianti elettrici e utili in questa fase sono:

           – la Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”;

          – la Guida CEI 0-2 sulla documentazione di progetto;

          – la Guida CEI 64-14 sulle verifiche iniziali.

  • È presente la documentazione tecnica, comprensiva della dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori e il libretto di uso e manutenzione dell’impianto. La dichiarazione di conformità viene rilasciata dall’impresa installatrice, previa effettuazione delle verifiche di funzionalità dell’impianto, e attesta che gli impianti sono stati realizzati rispettando le norme di cui all’articolo 6.
  • Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

In caso la dichiarazione di conformità risulti non reperibile, il datore di lavoro può redigere una dichiarazione sostitutiva. L’ulteriore adempimento richiesto è l’omologazione dell’impianto di terra secondo il DPR 462/01.

Utilizzo sicuro e manutenzione degli impianti elettrici

Anche in questa fase si fa riferimento all’articolo 80 comma 3 già citato, ovvero a “predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1”. E al successivo comma 3 bis: “3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche”.

Tali obblighi possono essere considerati assolti se:

  • sono presenti istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate;
  • le procedure di manutenzione sono pianificate e programmate e lo svolgimento della manutenzione risulta documentato;
  • lavoratori sono adeguatamente informati dei rischi e formati, se esposti al rischio elettrico (Norma CEI 11-27 e art. 82 del DLgs 81/08); tali obblighi sono descritti all’Art. 36, a cui vi rimandiamo.

Verifiche e controlli degli impianti elettrici

Il primo concetto da evidenziare è la differenza fra verifiche ispettive periodiche e controlli di manutenzione: queste due cose non sono da confondere.

Le verifiche perioche ispettive, infatti, sono effettuate da organismi accreditati a scadenze dettate dalle normative e dai diversi tipi di impianto su cui si deve intervenire, mentre i controlli di manutenzione possono essere affidati a soggetti di fiducia del datore di lavoro, aziende specializzate, artigiani, ecc.

L’art 86 del TUS, riferimento normativo per verifiche periodiche e manutenzioni, richiama a sua volta l’art 4 del dpr 462/01, alla cui lettura vi rimandiamo.

Sintetizzando, quando si assolve gli obblighi di verifiche ispettive? 

Vi si assolve se:

  • una volta omologato, l’impianto di terra è sottoposto a verifica periodica (biennale negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nei locali medici e nei cantieri; o quinquennale negli altri casi).
  • I verbali degli organismi sono mantenuti a disposizione delle autorità di vigilanza.

I riferimenti normativi sono la Guida CEI 0-14 e il capitolo 6.5 della Norma CEI 64-8.

In cosa consistono invece i controlli di manutenzione?

 Per quanto riguarda invece i controlli di manutenzione rappresentano la questione è un po’ più semplice burocraticamente parlando, ma non meno rilevante ai fini della normativa TUS e non meno onerosa in termini di responsabilità del datore di lavoro.

Infatti, come abbiamo già indicato in precedenza, il controllo manutentivo è in sostanza “interno”, a cura del datore di lavoro.

L’obbligo è chiaramente sancito dall’articolo 86 del DLgs 81/08 “Verifiche e controlli”.

In generale, quando possiamo considerare assolti gli obblighi di manutenzione?

Essi sono assolti se:

  • sono eseguite le attività di manutenzione previste dalle Guide CEI di riferimento (es. esame a vista, prova degli interruttori differenziali, prova di continuità del conduttore di protezione, ecc.);
  • sono mantenuti a disposizione delle autorità di vigilanza gli esiti dei controlli di manutenzione, ovvero un registro dei controlli che tenga traccia delle attività svolte.

Utili, in materia di controlli di manutenzione, il capitolo 6.5 dalla Norma CEI 64-8, la Guida CEI 64-14 e la Guida CEI 0-10 “Guida alla manutenzione degli impianti elettrici”.

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